Pensione Inps 2012: La pensione per i lavori usuranti parte 4^
Pensione Inps 2012
La pensione per i lavori usuranti
Documentazione entro 30 giorni
La documentazione può essere prodotta in copia. Il datore di lavoro, ha spiegato sempre il ministero del lavoro, è tenuto a renderla disponibile al lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.
La documentazione deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale (il professionista consulente del lavoro, per esempio).
La dichiarazione dovrà evidentemente essere accompagnata da copia del documento valido di identità del dichiarante.
Tutti i documenti devono evidentemente risalire allevo in cui sono state svolte le attività usuranti e non possono pertanto essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.
Meglio non fare i furbi
È previsto uno specifico regime sanzionatorio sulle eventuali pensioni erogate in anticipo, ma non spettanti.
Infatti, ferma restando l’applicazione della normativa in materia di revoca della pensione e di ripetizione dell’indebito nonché le sanzioni penali prescritte nel caso in cui il fatto costituisca reato, se benefici previdenziali sono stati conseguiti utilizzando documenti non veritieri, chi li ha forniti è tenuto a pagare in favore degli istituti previdenziali, al tipo di sanzione, la somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
Le novità della manovra Monti
Diverse le novità introdotte dalla manovra Monti, tu con la conseguenza di attenuare i benefici lavoratori.
In primo luogo, è ridotto agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) il periodo transitorio. Pertanto dal prossimo 1 gennaio 2012 (anziché dal 1 gennaio 2013) entra in vigore la disciplina regime.
In secondo luogo, viene eliminata la generalizzata riduzione di “3 anni”, a regime, per i requisiti di pensionamento, ciò significa, in altre parole, che dal prossimo anno il pensionamento avviene 2º il sistema delle “quote” previste dalla tabella B allegata alla legge numero 247/2007, senza lo scontro dei “3 anni”.
In particolare, l’originaria disciplina attribuiva il diritto la pensione a un’età ridotta di 3 anni è una somma di età e anzianità contributiva ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti (le “quote”) prevista dalla citata tabella B.
In terzo luogo, per quanto concerne i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, l’originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell’età di uno o 2 anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 71 giorni all’anno ovvero da 72 a 78 giorni all’anno.
Tale previsione resta valida solo per gli anni 2009-2011, a regime, invece, ossia dal 1 gennaio 2012, viene previsto che il pensionamento avvenga 2º il sistema delle “quote” previste dalla predetta tabella B, incrementate di 2 anni e 2 unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 71 giorni all’anno, e di un anno e una unità per i lavori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.
Rivive la finestra mobile
Infine, ai nuovi requisiti deve aggiungersi l’applicazione del regime delle decorrenze, (le cosiddette finestre mobili).
Il che significa, per l’effettivo pensionamento, attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.






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