Guida alla gestione separata INPS: Disoccupazione non agricola parte 4

Guida alla gestione separata INPS: Disoccupazione non agricola parte 4

Guida alla gestione separata INPS: Disoccupazione non agricola parte 4

Guida alla gestione separata INPS

Disoccupazione non agricola

Prestazioni a sostegno del reddito

Disoccupazione non agricola: Indennità ordinaria

Il precariato nella scuola

In data 5 agosto 2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro, volta ad agevolare il personale docente ed ATA (vedi Inps, cir.n.125/2009)

Beneficiari

Personale docente ed ATA, già destinatario di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività nell’anno scolastico 2008/2009 che per il 2009/2010 non abbia avuto un analogo contratto di supplenza, e che sia stato inserito nell’elenco telematico inviato all’Inps

Domanda

deve essere presentata alla sede Inps di residenza. Copia della stessa o attestazione della presentazione deve essere consegnata alla scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2009/2010. E’ ritenuta valida, anche se presentata oltre il termine ordinario, purchè entro il 31/12/2009. Va allegata la dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa

Requisiti

sono uguali al trattamento ordinario di disoccupazione, requisito assicurativo e requisito contributivo

Durata

pari al trattamento ordinario, 8 mesi se il lavoratore alla data del licenziamento non supera i 50 anni di età e 12 mesi se supera i 50 anni

Misura

come nel trattamento ordinario, 60% della retribuzione media per i primi 6 mesi, 50% per i due mesi successivi, 40% per il restante periodo

Decorrenza

l’indennità decorre dal 1/7/2009 oppure dal primo giorno utile successivo al licenziamento, qualora la domanda viene presentata entro il 31/12/2009

Particolarità

nell’arco del limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010 (vedi Msg. n. 002640 del 27/01/2010):

  • va presentata una sola domanda anche in caso di ripresa lavorativa superiore a 5 giorni
  • una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda

Nel caso di supplenze temporanee superiori a 5 giorni, la prestazione non si considererà cessata, ma sarà sospesa per il periodo di supplenza. L’indennità verrà ripristinata alla fine della supplenza:

  • senza che venga ripresentata  una nuova domanda
  • senza che venga richiesta una nuova dichiarazione di immediata disponibilità
  • senza osservare il periodo di “carenza” (l’indennità verrà ripristinata dal giorno successivo a quello di fine supplenza)

Questi periodi di sospensione prorogano il periodo di durata della prestazione stessa in misura pari alla durata del contratto di supplenza

L’indennità sarà fruibile nei mesi di luglio ed agosto anche oltre il 31 agosto 2008 fino a decorrenza delle 240 oppure 360 giornate indennizzabili.

Per le domande che saranno presentate dal 1 settembre 20101 bisognerà che vengano tenute in evidenza finchè il MIUR non trasmetterà, ai sensi dell’art.7 comma 4-ter Legge n. 25/2010, l’elenco dei potenziali beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011 (vedi Msg. n. 015023 del 8 giugno 2010)




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