Guida INPS: Prestazioni a sostegno del reddito parte 2

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Guida INPS

Prestazioni a sostegno del reddito

Adozione o affidamento preadottivo

Vedere legge 184/1983 e successive modificazioni

Il congedo di maternità e la relativa indennità spettano a condizione che la lozione all’affidamento preadottivo, nazionale o internazionale, siano stati disposti secondo la procedura prevista dalla legge italiana.

in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il congedo di maternità e le indennità sono riconosciuti a condizione che il giudice italiano pronunci l’affidamento preadottivo del minore straniero oppure, in caso di provvedimento di adozione pronunciato all’estero, ordini con decreto la trascrizione del provvedimento stesso nei registri di stato civile.

Affidamento non preadottivo

Vedere articoli 2 e seguenti della legge 184/1983 e successive modificazioni

Il congedo di maternità e la relativa indennità spettano a condizione che l’affidamento non preadottivo (c.d. Affidamento provvisorio o collocamento temporaneo) sia stato disposto 2º la procedura prevista dalla legge italiana.

Nel caso in cui l’affidamento non preadottivo di un minore segua l’affidamento preadottivo o l’adozione del minore stesso, il periodo di congedo fruito dalla lavoratrice dipendente per l’affidamento non preadottivo (3 mesi) va computato nel periodo di congedo riconosciuto alla lavoratrice stessa per l’adozione o l’affidamento preadottivo (5 mesi).

Periodo di congedo pari a 5 mesi

Vedere articolo 26 del Dlgs 151/2001 come modificato dall’articolo 2, commi 452-456, legge 244/2007, legge finanziaria per il 2008.

In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito nei 5 mesi successivi alla data di ingresso del minore in Italia, risultante dall’autorizzazione rilasciata dalla commissione per le adozioni internazionali (articolo 32, legge 184/1983).

Il congedo può essere fruito, anche in modo frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzate all’incontro con il minore e agli adempimenti relativi alla procedura di adozione.

Successivamente all’ingresso in Italia del minore, l’eventuale parte residua di congedo può essere fluita, anche in modo frazionato, entro un arco temporale di 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

I periodi di permanenza all’estero non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad un altro titolo.

Per tali periodi di permanenza all’estero la legge ha previsto un congedo non retribuito nei indennizza (vedi articolo 26, comma 4, Dlgs 151/2001 come modificato dall’articolo 2, comma 452, legge finanziaria per il 2008.




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