Le Agevolazioni Fiscali sui Mutui: La detrazione Irpef
Le Agevolazioni Fiscali sui Mutui
La detrazione Irpef
Cosa occorre per usufruire della detrazione Irpef
- Il primo requisito di cui verificare l’esistenza è quello relativo alla circostanza che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
Per i mutui stipulati dal 1993, infatti, la detrazione d’imposta, da calcolare sugli interessi pagati, è concessa solo in relazione all’acquisto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Questa condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni.
Nel caso di mutui misti, cioè mutuo per l’acquisto e ristrutturazione, l’importo riferibile all’acquisto dell’abitazione principale deve essere chiaramente distinto per consentire una corretta detrazione.
- Un’altra condizione richiesta dalla legge è quella che prevede che il mutuo stipulato sia garantito da ipoteca su immobili. Non possono fruire dell’agevolazione altre forme di finanziamento, quali per esempio cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca, cessione di stipendio.
Non è richiesto, però, che l’immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato, infatti può trattarsi sia di un altro immobile posseduto dall’acquirente, sia di un altro immobile posseduto da persona diversa dall’acquirente.
L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro l’anno sottoscrivere il contratto di compravendita. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.
- Per avere diritto alla detrazione, occorre che il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero sia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Cosa si intende per abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3º grado ed affini entro il 2º grado).
Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
Il divorzio, invece, determina la cessazione di ogni rapporto di parentela; tuttavia, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe continuare aspettare il beneficio della detrazione (per la quota di competenza) se, ad esempio, presso l’immobile continuino a dimorare i propri figli.
La dimora abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare, mediante autocertificazione, che la sua dimora abituale è in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
Non si possono avere più abitazione principali nello stesso momento. La nozione di abitazione principale deve essere sempre riferita a colui che chiede la detrazione degli interessi.
Ad esempio, nel caso in cui un genitore cede l’uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un’altra casa di sua proprietà, è quest’ultima immobile che diventa abitazione principale, mentre quello ceduto in uso al figlio perde questa qualifica.
Se il genitore, invece, va ad abitare in una casa che prende in affitto, l’immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.





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