Pensioni Inps: Fino a quando lavorare?

Pensioni Inps: Fino a quando lavorare?

Pensioni Inps

Fino a quando lavorare?

Con la manovra Fornero-Monti bisogna lavorare fino a settant’anni per avere un mensile migliore quando si va in pensione. Ma i nostri cari “tecnici”, forse non si sono resi conto, che l’assegno della pensione, anche se più consistente, non potrà dal pensionato/a  essere goduto per tanto tempo.

Infatti la “speranza di vita” degli italiani, dalle ultime statistiche redatte dal Ministero della Salute, in media, per gli uomini è di 78,8 anni e per le donne di 84,1 anni.

A questo punto è facile porsi una domanda: conviene lavorare fino a settant’anni per godersi la pensione per 8,8 anni per gli uomini e per 14 anni per le donne.

Tra l’altro viene fuori un’altra considerazione grave, e cioè quella che non conviene continuare a lavorare fino a settant’anni perché gli anni di pensione (8,8 o 14,1) saranno insufficienti a recuperare nemmeno la metà di quello che e stato versato in contributi durante la vita lavorativa.

Infatti a decorrere dal 1 gennaio 2012, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo, cioè vale il principio del “tanto paghi di contributi, tanto avrà i di pensione”.

Ma vediamo insieme le aliquote di pagamento dei contributi:

  • se si è lavoratori dipendenti l’aliquota è del 33% della retribuzione
  • se si è collaboratori l’aliquota è del 27% del compenso
  • se si è lavoratori autonomi l’aliquota è del 20% che salirà al 24% entro il 2018 Read the rest of this entry »

Intervista con Mastrapasqua: Presidente Inps

Intervista con Mastrapasqua: Presidente Inps

Intervista con Mastrapasqua: Presidente Inps

Intervista con Mastrapasqua

Presidente Inps

Il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua risponde alle domande sulle pensioni.

Guardate il Video, che vi garantisco è molto interessante.

Notizie: Articolo del Sole 24 ore  del 15 Dicembre 2011:  “Anche nel 2013 tutte le pensioni fino a 1.402 euro saranno indicizzate al 100 per cento. A ripristinare per un altro anno la perequazione totale per i trattamenti di importo fino a tre volte il minino, già reintrodotta ma per il solo 2012, è un subemendamento dei relatori alla Camera della manovra ‘salva Italia’ approvato quasi in extremis nella notte di martedì prima del via libera delle commissioni Bilancio e Finanze al testo, che ieri ha cominciato il suo cammino in Aula.

La copertura di quest’ulteriore intervento di alleggerimento sui pensionati rispetto alla versione originaria del decreto (costo di circa un miliardo l’anno) sarà garantita dai proventi derivanti dalla cosiddetta tassa sull’anonimato.

Il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ha chiarito che per definire la soglia oltre la quale è bloccata la rivalutazione delle pensioni rispetto all’inflazione «vale la somma degli assegni». Non si farà quindi riferimento alle singole pensioni ma sul reddito pensionistico totale dell’anziano.”  Continua a leggere l’articolo cliccando sul Link

Tirocinio formativo, il socio lavoratore e gli associati in partecipazione

Tirocinio formativo, il socio lavoratore e gli associati in partecipazione

Tirocinio formativo, il socio lavoratore e gli associati in partecipazione

Tirocinio formativo

Il tirocinio formativo presuppone una convenzione tra un ente promotore e un datore di lavoro, pubblico o privato, che offre il tirocinio formativo o stage. Ne possono fruire di giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro, quindi, non c’è il diritto alla retribuzione, ma a un congruo rimborso spese. C’è, invece, l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La durata

Il tirocinio formativo deve avere una durata massima predeterminata, che può variare, secondo i casi, da 4 a 24 mesi, e deve prevedere la nomina di un tutore che seguirà il giovane durante tutta la durata dell’attività.

Lo stragista o tirocinante non può coprire mansioni che andrebbero affidate a personale dipendente e non possono essere previsti obblighi di orario.

Gli abusi

Per definire gli abusi del tirocinio formativo,  purtroppo sono molti,  si fa riferimento alle leggi istitutive e cioè la numero 196 del 24 giugno 1997 e il decreto ministeriale 142 del 25 marzo 1998. Read the rest of this entry »

Lavoro occasionale accessorio e Job on call

Lavoro occasionale accessorio e Job on call

Lavoro occasionale accessorio e Job on call

Contratti di lavoro

Lavoro occasionale accessorio

Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa, prevista dalla legge Biagi e integrata da norme successive.

Possono svolgere il lavoro occasionale accessorio, i pensionati, gli studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica, studenti universitari con meno di 25 anni, disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità, cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale, casalinghe.

Questi soggetti possono fare questo tipo di lavoro a patto che non superino un compenso di euro 5000 netti all’anno per singolo committente, che scendono a euro 3000 all’anno (in tutto, non per singolo committente) se il lavoratore è un percettore di sostegno al reddito.

Le categorie

Le attività rientranti nel lavoro occasionale accessorio sono i piccoli lavori domestici, svolgere lavoro di baby-sitter, curare gli anziani, fare lezioni private, lavorare nella giardinaggio, nella pulizia, realizzare manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con associazioni di volontariato, lavorare in maneggi e scuderie, lavorare in attività agricole (vendemmia, raccolta pomodori,ecc..), lavorare nei settori del commercio (consegna porta a porta, vendita ambulante di quotidiani e periodici) e del turismo, lavorare nelle imprese familiari.

Le ultime norme hanno poi esteso il lavoro accessorio a certe condizioni, a qualsiasi altro settore produttivo. Read the rest of this entry »

La prescrizione dei farmaci generici conclusioni

La prescrizione dei farmaci generici conclusioni

La prescrizione dei farmaci generici conclusioni

La prescrizione dei farmaci generici

Prezzo inferiore

L’unica, importante differenza tra specialità medicinali e generici è nel prezzo di vendita. La legge dice, infatti, che il medicinale generico deve avere un prezzo inferiore, al momento della sua immissione in commercio, di almeno il 20% del prezzo della specialità di riferimento.

Scaduto il brevetto, poiché non ci sono spese di ricerca da recuperare, il prezzo del medicinale deve essere più basso. In Italia la riduzione media di prezzo dopo la scadenza del brevetto e del 55%.

È importante capire che l’uso dei farmaci generici comporta un beneficio economico non solo per il paziente, ma anche per il servizio sanitario nazionale.

Nel caso di medicinali di marca, per i quali è scaduto il brevetto ed esistono già in commercio generici corrispondenti, il servizio sanitario nazionale rimborsa la specialità medicinale di riferimento solo per un importo pari al prezzo più basso del medicinale equivalente in commercio.

Il costo inferiore dei farmaci generici  permette, inoltre, di indirizzare fondi e risorse per l’acquisto di farmaci innovativi e l’accesso a nuove costose terapie.

Obbligo di informazione

La legge stabilisce, inoltre, che il farmacista deve informare il cittadino sulla possibilità di sostituire il medicinale prescritto dal medico con il farmaco generico corrispondente, qualora disponibile in commercio, e prevede la facoltà per lo stesso farmacista di sostituire il medicinale prescritto dal medico con il generico corrispondente. Read the rest of this entry »