Pensioni Inps 2012: adeguamento alla “speranza di vita”- Conclusioni
Pensioni Inps 2012
Adeguamento alla “speranza di vita”
Il primo adeguamento, ha decorrenza dal 1 gennaio 2013, è stato ufficializzato dal decreto del 6 dicembre 2011 dal ministero dell’economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 289 del 13 dicembre 2011.
Il provvedimento rende nota la misura della variazione medica della speranza di vita all’età di 65 anni registrata tra i 2007 e il 2010. Poiché è risultata di 5 mesi, quindi superiore alla variazione massima consentita (3 mesi) dalla legge in sede di prima applicazione, i requisiti pensionistici aumentano soltanto di 3 mesi.
I prossimi adeguamenti, triennali, ci saranno nel 2016 e 2019; successivamente, per effetto della manovra Monti, gli adeguamenti saranno biennali a cominciare dalla 2021.
Una particolarità caratterizza l’adeguamento che dovrà esserci per l’anno 2019. Infatti la manovra Monti prevede che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturo il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dell’anno 2021.
A tal fine ha stabilito che, qualora per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, gli stessi requisiti verranno ulteriormente incrementati, con lo stesso decreto che dovrà fissare l’adeguamento alla speranza di vita da emanarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che matura il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
La stretta della riforma Monti non tocca a chi matura i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011. In tal caso, infatti, il lavoratore può chiedere la certificazione del diritto alla pensione al proprio istituto di previdenza, per esercitare anche successivamente al 31 dicembre 2011 il diritto di andare a riposo.
Fuori dalla stretta della manovra, inoltre, i soggetti “precari”, ossia chi è in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011. Infine, 2 “salvagente” anticipano il pensionamento per i dipendenti che sono occupati nel settore privato.





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