Pensioni Inps 2012: adeguamento alla “speranza di vita”
Le pensioni Inps dal 2012
Adeguamento alla “speranza di vita”
L’adeguamento delle pensioni alla speranza di vita in poche parole consiste in questo:
Ogni 3 anni viene misurata la variazione del la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora (speranza di vita). Se la probabilità cresce, cioè se aumentano gli anni ancora “attesi” di vita, anche l’età di andare in pensione si allontana dalla stessa misura, altrimenti requisiti restano invariati.
Questo nuovo automatismo triennale sarebbe dovuto scattare dal 1 gennaio 2015, ma la manovra estiva di quest’anno (vedi legge numero 111/2011) l’ha anticipato all’anno 2013.
In questo modo, dunque, nel futuro si saprà con certezza quando si inizia a lavorare (si fa per dire), ma non si saprà mai quando si potrà smettere.
Dal lontano 1992, cioè con la riforma Amato, c’è stato un graduale aumento da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini per la pensione di vecchiaia.
Con la riforma Dini prima, nel 1996, e con la riforma Maroni dopo, nel 2004, l’età per l’anzianità è salita gradualmente da 52 a 62 anni. Infine con la riforma Damiano (vedi protocollo Welfare del 2007) sono state introdotte le cosiddette “quote”.
Anche la manovra Monti, dopo quella Sacconi degli ultimi 2 anni, ha nuovamente messo mano ai requisiti di età. Tuttavia l’incertezza sull’effettiva età di pensionamento deriva dall’aver collegato automaticamente, tutte le età di tutte le pensioni all’incremento della speranza di vita, che viene accertato dall’età di Istat.
L’aspetto originale del meccanismo dell’adeguamento alla “speranza di vita” è che presenta effetti ripetitivi nel tempo. Ogni 3 anni, si procede alla verifica della variazione che c’è stata nella speranza di vita calcolata dall’Istat, un po’ come succede con il calcolo dell’inflazione per l’adeguamento del TFR, e, conseguentemente è automaticamente, seguirà l’aggiornamento dei requisiti per la pensione.
La disciplina normativa, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, (le famose “quote”, abrogate dalla manovra Monti, salvo che in alcuni casi), i requisiti anagrafici di 65 anni di sessant’anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico per il pensionamento delle donne del settore pubblico, il requisito anagrafico di 65 anni per la pensione sociale e requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica vanno aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il ministero del lavoro, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A tal fine, a partire dall’anno 2011, l’Istat è tenuto a rendere annualmente disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno il dato relativo alla variazione del triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
In sede di prima applicazione, cioè per l’anno 2013, tuttavia, l’aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non deve essere effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.
In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo.





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