Pensioni Inps 2012: In pensione con le vecchie regole – parte 2
Pensioni Inps 2012
In pensione con le vecchie regole
La pensione di vecchiaia contributiva
Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 e che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione: la pensione di vecchiaia contributiva.
Fino al 31 dicembre 2011 i requisiti per avere la pensione di vecchiaia contributiva sono, alternativamente, i seguenti:
- 65 anni di età gli uomini (sessant’anni le donne del privato, 61 anni le donne del pubblico) con almeno 5 anni di anzianità contributiva, oppure
- almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità, oppure
- almeno quarant’anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica
Ai fini del computo dei quarant’anni di contribuzione non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria. La riforma del 2008 (vedi legge numero 247/2007) ha però corretto il tiro circa il riscatto del periodo di studi.
Pertanto oggi pure il riscatto di laurea può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei quarant’anni. Inoltre, sempre ai fini del computo dei quarant’anni di contribuzione, gli anni di attività lavorativa svolti prima del compimento dei 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 volte (cioè ogni anno di lavoro, vale un anno e mezzo di contribuzione).
Attenzione: affinché possa essere riconosciuta la pensione prima del compimento del 65º anno di età (sia per gli uomini che per le donne), l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,2 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (questo limite pari a euro 6509,88 per l’anno 2011, ossia 501,00 euro mensili.
Sopravvive alla finestra mobile
A i lavoratori che maturano i requisiti di pensionamento in base alle regole vigenti al 31 dicembre 2011 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di “decorrenza” del trattamento, ossia le norme sulla “finestra mobile“. A partire dal 1 gennaio 2011, per effetto della manovra estiva del 2010, è operativa questa “finestra mobile” di pensionamento, unica per tutti pensionati, cioè valida per ogni tipo di pensione.
Praticamente, per effetto di questa nuova finestra di pensionamento (che ha sostituito le 4 uscite operative fino al 2010), i lavoratori dipendenti ottengono il primo assegno di pensione il primo giorno del 12º mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di età e contribuzione o solo contribuzione, mentre i lavoratori autonomi (compresi i co.co.co.) ottengono la pensione il primo giorno del 18º mese successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione.
Sono interessati da queste decorrenze:
- i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori (vedi legge numero 243/2004)
- i lavoratori del settore pubblico che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti prima indicati
- le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile a 65 anni)
- i lavoratori alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha fondi sostitutivi, esclusivi ed esso relativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (al titolo di esempio, le lavoratrici del settore pubblico che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile a 65 anni e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti)





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