Pensioni Inps 2012: In pensione con le vecchie regole

Pensioni Inps 2012: In pensione con le vecchie regole

Pensioni Inps 2012: In pensione con le vecchie regole

Pensioni Inps 2012

In pensione con le vecchie regole

Vediamo dunque i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011. Tre sono le tipologie di prestazioni: la pensione di vecchiaia retributiva, la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione di anzianità.

È importante ricordare che:

  • i lavoratori neoassunti al 1 gennaio 1996 ( neoassunto sta anche per “privi di anzianità contributiva” a tale data) e quelli che optano per il nuovo sistema sono soggetti all’applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo. In questo sistema è prevista soltanto la pensione di vecchiaia
  • i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono soggette al calcolo della pensione con il cosiddetto sistema misto (cioè retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, e contributivo per quelle maturate dopo tale data) e accedono alle prestazioni 2º le regole del sistema retributivo (ammenoché non optino il contributivo integrale). Per loro è prevista sia la pensione di anzianità sia quella di vecchiaia
  • i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimangono soggetti all’accesso e al calcolo della pensione secondo le regole del vecchio sistema retributivo. A loro spetta ai trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia

La pensione di vecchiaia retributiva

Fino al 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia retributiva si ottiene con minimo vent’anni di contributi e un’età di 65 anni per gli uomini, di 60 anni per le donne del settore privato e di 61 anni per le donne del pubblico impiego. Valgono delle deroghe.

Sull’età per esempio sono escluse le lavoratrici che entro la fine dell’anno 2009 sono riusciti a maturare i vecchi requisiti di pensionamento (cioè i sessant’anni di età ): per loro, infatti, è prevista la salvaguardia del diritto al pensionamento anche dopo il 1 gennaio 2010, e a tal fine possono ottenere la certificazione del diritto alla pensione (anche se restano lavoro, quindi, potranno in qualunque momento avvalersi della possibilità di andare prima in pensione).

Così pure restano fuori le eventuali discipline che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché il personale delle forze armate, del corpo della guardia di finanza, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ancora, in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età è prevista in presenza di situazioni soggettive particolari: per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all’80%, per i quali continuano ad essere applicati i vecchi limiti di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini; per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali l’età è fissata 50 anni se donne 55 anni se uomini, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.

Per quanto riguarda il minimo di contributi (vent’anni), al fine di tutelare le posizioni contributive precedenti al 1993 (anno da cui è iniziato l’innalzamento del limite di età9, è stata prevista la possibilità di continuare ad applicare i vecchi requisiti (cioè i 15 anni) hai seguenti soggetti:

  • lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992. A tale fine sono considerati utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto della ricongiunzione) riferiti a periodi antecedenti al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto della ricongiunzione riferite a periodi precedenti al 31 dicembre 1992 sono valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data
  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l’assicurato ha ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data
  • lavoratori che possono fare valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (“precari”)


  1. 4 Trackback(s)

  2. Jan 13, 2012: upnews.it
  3. Jan 13, 2012: diggita.it
  4. Jan 13, 2012: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!
  5. Jan 13, 2012: digo.it

Post a Comment