Prestazioni a sostegno del reddito: Assegno di maternità
Prestazioni a sostegno del reddito
Assegno di maternità
L’assegno di maternità dello Stato:
è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata è concessa direttamente dall’Inps
L’assegno di maternità dei comuni:
è una prestazione assistenziale concessa dai comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali
A chi spetta
Assegno di maternità dello Stato
Può essere richiesto:
- dalla madre anche adottante
- dal padre anche adottante
- dall’affidataria preadottiva
- dall’affidatario preadottivo
- dall’ adottante non coniugato
- dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva
- dall’affidatario/a (nonno preadottivo/a) nel caso di nonno riconoscibilità o nonno riconoscimento da parte di entrambi genitori
I requisiti richiesti per il diritto sono:
- Generali:
- residenza in Italia
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione europea ovvero in possesso della carta di soggiorno dei cittadini extracomunitari
- Per la madre:
- se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione.
- Se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della delibera del diritto alla data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve potere far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
- Per il padre:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, egli deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusiva, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso la procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come previsto dalla madre
- se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva , in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
- regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
- il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
- il minore sia soggetto alla sua potestà
- il minore non sia in affidamento presso terzi
- La donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazione previdenziale o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.





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