Prestazioni a sostegno del reddito: Assegno di maternità

Prestazioni a sostegno del reddito: Assegno di maternità

Prestazioni a sostegno del reddito: Assegno di maternità

Prestazioni a sostegno del reddito

Assegno di maternità

L’assegno di maternità dello Stato:

è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata è concessa direttamente dall’Inps

L’assegno di maternità dei comuni:

è una prestazione assistenziale concessa dai comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali

A chi spetta

Assegno di maternità dello Stato

Può essere richiesto:

  • dalla madre anche adottante
  • dal padre anche adottante
  • dall’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario preadottivo
  • dall’ adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario/a (nonno preadottivo/a) nel caso di nonno riconoscibilità o nonno riconoscimento da parte di entrambi genitori

I requisiti richiesti per il diritto sono:

  • Generali:
  1. residenza in Italia
  2. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione europea ovvero in possesso della carta di soggiorno dei cittadini extracomunitari
  • Per la madre:
  1. se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione.
  2. Se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della delibera del diritto alla data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
  3. se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve potere far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
  • Per il padre:
  1. in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, egli deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusiva, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  2. se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso la procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  3. se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come previsto dalla madre
  4. se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  5. se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva , in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
  • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
  • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
  • il minore sia soggetto alla sua potestà
  • il minore non sia in affidamento presso terzi
  • La donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazione previdenziale o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.


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